Il via alle Camere Arbitrali dell’Avvocatura
Sulla G.U. n. 70 del 20.3 scorso è stato pubblicato il DM n. 34/2017 che ha stabilito le modalità di costituzione e funzionamento delle camere arbitrali di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie, così come previsto dalla riforma dell’ordinamento forense che prevedeva la possibilità dei Consigli degli Ordini degli Avvocati di costituirle. Esse, dunque, entreranno a far parte dell’organico dei rispettivi ordini circondariali, i quali dovranno provvedere alla nomina dei loro componenti e alla fissazione dei criteri del regolamento di funzionamento. Essi saranno dotate di autonomia organizzativa ed economica per la gestione dei procedimenti. La sede delle Camere sarà presso l’Ordine Forense che dovrà stipulare anche una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità verso terzi e per gli eventuali danni cagionati dagli arbitri o dai conciliatori designati. Tutte le disposizioni del decreto si applicheranno alle camere arbitrali e di conciliazione già costituite alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, decorsi sei mesi dalla predetta data. Una buona occasione per l’avvocatura per affiancare al sistema giudiziario un sistema alternativo di risoluzione di controversie affidate esclusivamente agli avvocati. Così potrà essere effettivamente diminuito il carico di lavoro per la giustizia ordinaria. Il successo di questa iniziativa è legato alla efficienza e al rigore con cui i Consigli degli Ordini sappiano adottare criteri obiettivi sia per la nomina che per il funzionamento delle camere. In un prossimo articolo esamineremo punto per punto la novella legislativa.
Aprile 2017
(Avv. E. Oropallo)