Sottrazione internazionale dei minori
Sul “Sole 24 Ore” del 19.2 la prof. Marina Castellaneta ha denunciato come il fenomeno della sottrazione dei minori sia in notevole crescita, conseguenza anche del fenomeno migratorio. Cresce, dunque, il dramma dei bambini contesi. “Per porre un argine a questo fenomeno e facilitare la cooperzione internazionale – ricorda la studiosa – il principale strumento operativo sul campo è dato dalla Convenzione dell’Aja del 25.10.1980 ratificata dall’Italia con legge n. 64/1994”. Si tratta, in teoria, di uno strumento abbastanza efficace per favorire il ritorno del minore, anche perché sottoscritto da un gran numero di Stati. Ogni Stato nomina una Autorità Centrale competente cui il genitore che ha subito la sottrazione del minore può rivolgersi direttamente o tramite l’Autorità Centrale dello Stato di appartenenza per la richiesta del rimpatrio del minore. La Convenzione impone di verificare se sussiste il rischio per il minore di essere esposto, al rientro, a pericoli psico-fisici. Altro strumento adottato dall’UE è il regolamento n. 2201/2003 che ha avuto il merito nello spazio UE di limitare la proliferazione di decisioni contraddittorie. Il regolamento attualmente è in fase di revisione per facilitare la soluzione di conflitti genitoriali e per concludere i procedimenti in tempi più rapidi. Presso l’Europarlamento già da tempo è attivo un mediatore ad hoc che si occupa esclusivamente di casi di sottrazione. Senza dimenticare che la CEDU è intervenuta spesso a sanzionare gli Stati per i ritardi nell’esecuzione dei provvedimenti di rilievo del minore nella sua residenza abituale. Pur trattandosi di una normativa abbastanza rigorosa e rispettosa, soprattutto del diritto del minore, non bisogna dimenticare che i procedimenti sono assegnati agli organismi giudiziari indicati dagli Stati membri per cui senza la collaborazione effettiva di questi organismi, essi finiscono per esaurirsi come abbiamo detto se i tempi si allungano, determinando, il più delle volte, il mancato rientro del minore nella sua residenza abituale, ritenendosi che, per il lungo tempo trascorso, il minore si sia ben inserito nel nuovo ambiente. Inoltre, spesso il minore è condizionato dal genitore che lo ha sottratto all’altro genitore, per cui a volte è quasi impossibile parlare di una soluzione adeguata, se sussiste, come evidente, una forte conflittualità tra i genitori. Bisogna senza dubbio rendere questi strumenti più adeguati alla crescita del fenomeno, soprattutto obbligando le autorità centrali a rispettare i tempi di un procedimento nell’arco di pochi mesi in quanto la normativa attuale non pone alcun termine per la definizione, né prevede alcuna forma di sanzione, per cui quando il provvedimento interviene è già troppo tardi per consentire il rientro del minore.
Fonte: “Il Sole 24 Ore”
Marzo 2018
Nota a cura
(Avv. E. Oropallo)
Sottrazione internazionale dei minori