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NUOVO CODICE DEL CONSUMO

Dal 13 giugno scorso è entrato in vigore il nuovo Codice del Consumo per effetto del d. lgs. n. 21/2014 pubblicato sulla G. U. n. 58/2014 che ha recepito la direttiva europea 2011/83/UE sui diritti dei consumatori.
Tra le novità di rilievo introdotte dalla nuova norma il diritto del consumatore di poter procedere al recesso del contratto stipulato inviando semplicemente una comunicazione o tramite il modello unico uniformato a livello europeo o mediante un modello apposito messo a disposizione dal venditore sul proprio sito internet.

In questo caso, però, il venditore avrà l’obbligo di comunicare al consumatore di aver ricevuto la dichiarazione di recesso o mediante la posta o anche via e-mail.
Inoltre, il consumatore avrà un termine di 14 gg. (fino ad oggi era di 7 gg.) per recedere dai contratti conclusi a distanza o sottoscritti fuori dai locali commerciali. Senza obbligo di motivare il recesso, senza ulteriori costi se non quello di restituire il bene al venditore. Inoltre, se il venditore omette di informare il consumatore del diritto di recesso, il termine di 14 gg. sarà allungato ancora di un anno decorrente dalla scadenza di 14 giorni. In caso di recesso, inoltre, il venditore è tenuto a rimborsare i pagamenti effettuati, comprese le spese di consegna, entro 14 gg. dalla ricezione del recesso.

Infine il consumatore potrà accertare il funzionamento del bene, come se si trovasse in negozio, ma anche nel caso di manipolazione eccessiva, gli è consentito sempre il diritto di recesso, restando responsabile solo per la diminuzione del valore del bene.
A garantire il rispetto di questi obblighi sarà l’Antitrust ma va ricordato che la normativa non è applicabile ai contratti concernenti servizi finanziari e a quelli legati ai pacchetti di viaggi acquistati via internet. Esclusione, quest’ultima che, a nostro avviso, non trova alcuna giustificazione considerato che il diritto di recesso è applicabile anche ai contratti di acquisto di pacchetti vacanza effettuati in un’agenzia di viaggi.

Cesena – Agosto 2014

(Avv. E. Oropallo)

Nuovo codice del consumo _d. lgs. n. 212014

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