La violenza sulle donne: d. l. 14.8.2013 n. 93
Il decreto pubblicato sulla G.U. del 16.8.2013 n. 191 costituisce un più incisivo strumento di repressione del reato di maltrattamento commesso all’interno del nucleo familiare e degli atti persecutori (stalking). Questo inasprimento costituisce una diretta applicazione della Convenzione del Consiglio d’Europa siglata a Istambul l’11.5.2011 e recentemente ratificata dal Parlamento italiano con legge del 27.6.2013 n. 77 pubblicata sulla G.U. del 1.7.2013 n. 152.
La Convenzione richiamata è quella sottoscritta dagli Stati membri del Consiglio d’Europa e dagli altri firmatari cui dedicheremo altro spazio. Per il momento, è il caso di esaminare gli effetti immediati del decreto che viene a incidere sui reati che concernono la violenza sulle donne.
Innanzitutto l’art. 1 del d. l. introduce alcune circostanze aggravanti dei reati di maltrattamenti in famiglia e di violenza sessuale per cui per i maltrattamenti previsti dall’art. 572 commessi contro familiari e conviventi, la pena è aumentata se il fatto è commesso in danno o in presenza di minore degli anni diciotto. Anche per quanto concerne la violenza sessuale (art. 609 bis c.p.) la pena della reclusione è da sei a dodici anni quando il reato è commesso nei confronti di donna in stato di gravidanza quando colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza. Il legislatore è intervenuto, per completare il quadro, sul reato di stalking previsto dall’art. 612 bis c.p. innanzitutto ampliandone la portata in quanto colpisce adesso anche gli atti persecutori se commessi “dal coniuge anche separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici”. Non si può nascondere che la portata positiva di questa norma che verrà ad incidere molto più severamente su questo tipo di reato – spesso commesso in costanza di matrimonio- caso per il quale fino ad oggi il coniuge riusciva ad evitare le pene più severe previste per chi commettesse tale tipo di reato nei confronti di persona estranea all’ambiente familiare. In pratica, si è parificato il concetto di stalking che viene dunque ad essere represso sia quando esso viene commesso fuori dalle pareti domestiche sia quando l’offesa sia partita proprio da chi sia legato da un vincolo matrimoniale che portava l’interprete della norma a ritenere che una violenza “domestica” fosse meno grave della violenza analoga commessa nei confronti di persona estranea. Tesi che molti giuristi hanno sempre contestato in quanto ancora più grave è la violenza quando essa sia commessa all’interno delle mura domestiche. Ancora, nel caso di atti persecutori, il delitto è punito a querela della persona offesa ma la querela proposta, in questo caso, è irrevocabile.
E ciò facilita l’operato delle forze di polizia e della magistratura in quanto spesso la vittima è soggetta alle pressioni del coniuge. Va considerato, per comprendere la portata innovativa della norma, che per questo tipo di reati è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza. Nella prospettiva di prevenire prima ancora di reprimere, va segnalata anche l’introduzione del nuovo art. 384 bis. del c.p.p. che consente agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, l’allontanamento urgente dalla casa familiare, con divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa sia pure nell’ipotesi in cui sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate, ponendo in pericolo la vita o l’integrità fisica della persona offesa. Si tratta di una misura efficace che, se adottata in passato, sarebbe valsa a limitare, se non ad evitare, che la violenza e/o lo stalking potesse arrivare fino a forme estreme.
La norma interna tutela anche gli stranieri vittime di violenza domestica. L’art. 4 prevede che “quando nel caso di operazioni di polizia …siano accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di uno straniero ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità…il Questore rilascia il permesso di soggiorno per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza”. Interessante è anche la previsione dell’art. 2 e 3° del decreto che ammette anche alla persona offesa dai delitti di maltrattamenti e stalking, al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito. Il beneficio è assicurato anche alla persona offesa straniera. Anche se in passato, giustamente vi è stato motivo per rilevare che la protezione di queste persone non era conforme agli standard rilevati dalle fonti sovranazionali e neppure conformi ai principi giurisdizionali elaborati dalla Corte di Giustizia e dalla CEDU, c’è da registrare questa evoluzione della legislazione interna di adeguamento alla disciplina sovranazionale.
D’altra parte, proprio perché si tratta di fonte comunitaria o convenzionale, riteniamo che l’adeguamento della norma interna a quella sovranazionale, più che una facoltà, è un dovere soprattutto quando è in gioco la difesa dei soggetti deboli (donne o minori) rispetto ad una violenza sempre più aggressiva. Il decreto presenta alcuni aspetti che possono essere migliorati per cui contiamo che in sede di conversione ci potrà essere qualche aggiustamento per rendere più efficace la repressione di questa violenza, anche quando essa si esercita nei confronti di conviventi di fatto.
Successivamente a queste prime valutazioni, ci giunge notizia che il decreto è stato convertito in legge con modificazioni con l. 15.10.2013 n. 119 per cui esamineremo di seguito la portata delle modifiche che, ad un primo esame, non sembrano aver cambiato l’impianto sostanziale del decreto.
Ottobre 2013
Avv. E. Oropallo