Il progetto governativo di riforma dell’appello civile . Vedere “Normativa”
Tra le tante perle di questa estate infuocata sul fronte della giustizia, il governo Monti ha inserito il progetto di riforma del codice di procedura civile introducendo un giudizio di inammissibilità per gli appelli che non abbiano “ragionevole probabilità” di essere accolti (artt. 348 bis e 348 ter cpc) oltre a limitare la possibilità di proporre ricorso per cassazione ai sensi art. 360 n. 5 del cpc (art. 54 del d.l. n. 83/2012). E’ chiaro che l’intervento del governo è un palese tentativo di individuare strumenti idonei per una rapida definizione del giudizio di impugnazione a tener conto dell’alto numero di procedimenti (ben 444.908) pendenti alla metà del 2011, secondo i dati ministeriali.
Ma si tratta di uno strumento, sotto il profilo pratico, controproducente perché – una volta che sia dichiarato inammissibile l’appello – diventa ricorribile per cassazione la sentenza di primo grado con ulteriore aggravio del carico di lavoro della Corte di Cassazione, allungandone così i tempi di definizione del contenzioso civile già sovraccarico (95.594 pendenti a fine 2011 – sempre secondo i dati del Ministero).
Il progetto del Governo ha trovato la netta opposizione dei rappresentanti dell’avvocatura e raccolto notevoli critiche anche a livello accademico. Come rileva giustamente il prof. Caponi in un suo primo commento (Guida al Diritto n. 31/2012) “ il parametro di giudizio che l’impugnazione non abbia una “ragionevole probabilità di essere accolta” concede un margine di apprezzamento eccessivo al giudice dell’impugnazione. Non si sa bene che cosa ciò significhi in via generale e astratta. Applicato su larga scala un tale parametro può….diventare un terreno di scontro tra avvocati e magistrati”. …
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