Il brevetto europeo ad effetto unitario
In data 20.1 sono entrati in vigore due nuovi regolamenti, pubblicati sulla G.U. dell’UE il 31.12.2012. Si tratta del regolamento n. 1257/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2012 che istituisce il nuovo brevetto europeo ad effetto unitario ed il secondo (n. 1260/2012 del Consiglio) sempre del 17.12 che istituisce un regime uniforme di traduzione.
In realtà, un brevetto europeo già esisteva ma per effetto dei nuovi regolamenti si avrà un brevetto europeo con effetto unitario nel senso che esso assicura una protezione uniforme in tutti gli Stati membri partecipanti.
Poiché la Spagna e l’Italia non vi hanno aderito, e ne vedremo presto le ragioni, paradossalmente le aziende italiane, come le imprese extracomunitarie, potranno richiedere un nuovo brevetto – ad effetto unitario – che sarà valido in tutti gli Stati partecipanti (25 su 27), mentre gli stessi paesi partecipanti, membri dell’UE, non potranno utilizzare i loro brevetti unitari in Italia.
In realtà, l’Italia e la Spagna hanno deciso di non aderire contestando che le lingue ufficiali saranno inglese, francese e tedesco, con esclusione quindi di italiano e spagnolo.
In effetti, nel regolamento n. 1260/2012 del Consiglio nel considerando n. 15 si precisa che il regolamento non pregiudica le norme che disciplinano il regime linguistico delle istituzioni dell’Unione istituito conformemente all’articolo 342 TFUE e al regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958 (che stabilisce che ogni atto dell’UE vada scritto in tutte le lingue degli Stati membri) in quanto si basa sul regime linguistico dell’UEB (Ufficio Brevetti Europei) né tale soluzione può essere un precedente volto a creare un regime linguistico limitato in qualsiasi futuro strumento giuridico dell’Unione.
La mancata adesione formulata da Italia e Spagna non può, dunque, essere giustificata da una questione di principio in quanto abbiamo visto non è posto in discussione il regime linguistico degli atti dell’UE. Ma non lo è neppure sotto il profilo sostanziale e di opportunità in quanto come si legge nel considerando nr. 4 all. reg. UE 1257/2012 “la tutela brevettuale unitaria favorirà il processo scientifico e tecnologico e il funzionamento del mercato interno rendendo l’accesso al sistema brevettuale più facile, meno costoso e giuridicamente sicuro” assicurando “una protezione brevettuale uniforme negli Stati membri partecipanti
e l’eliminazione dei costi e della complessità a beneficio delle imprese di tutta l’Unione”.
L’Italia e la Spagna hanno invece chiesto alla Corte di Giustizia di annullare la decisione del Consiglio del 10.3.2011 che autorizzava la cooperazione rafforzata nel settore della tutela brevettuale unitaria, che è stato il primo passo per giungere più rapidamente al regolamento finale.
La manovra giudiziaria di Italia e Spagna ha già avuto una prima risposta negativa da parte dell’Avvocato Generale presso la C.d.G. che nelle sue conclusioni ha richiesto il rigetto del ricorso presentato.
Come previsto sempre dal regol. CE n. 1257/2012 è stato istituito un Tribunale unificato dei brevetti incaricato di giudicare le cause concernenti i brevetti europei con effetto unitario al fine di garantire il corretto funzionamento di tali brevetti, la coerenza della giurisprudenza e quindi la certezza del diritto nonché l’efficienza dei costi per i titolari dei brevetti.
Il Tribunale avrà due sedi specializzate: una a Londra e una a Monaco di Baviera (già competente fino ad oggi per le controversie in materia di brevetti per l’area UE) che avranno competenza esclusiva per le controversie sulla validità o la violazione di un brevetto internazionale. L’accordo internazionale che istituisce il Tribunale è stato sottoscritto anche dall’Italia e dalla Spagna ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2014 – in concomitanza con l’entrata in vigore del regolamento istitutivo del brevetto europeo unificato – dopo però la ratifica di Germania, Francia e Gran Bretagna e di altri 10 paesi che non l’hanno ancora ratificato. Circostanza questa che rende ancora più incomprensibile la presa di posizione di Italia e Spagna anche se tale decisione è stata anteriore al regolamento emanato dal Consiglio e dal Parlamento Europeo.
Febbraio 2013 – Avv. E. Oropallo