Decreto sviluppo n. 83 del 22.6.2012: una prima valutazione
Malgrado i numerosi problemi che affliggono il sistema giudiziario italiano, il governo Monti prosegue imperterrito nella demolizione delle norme poste a garanzia di un corretto svolgimento del processo civile.
Ecco dunque che ci viene a proporre una nuova norma (art. 54 del d.l. n. 83/2012) giustificata come misura per il rilancio delle imprese. Contro l’introduzione di questa norma, che dovrebbe fungere da filtro dell’appello, il CNF ha già espresso le sue preoccupazioni, valutando anche che essa possa essere considerata formalmente incostituzionale in quanto contenuta in una decretazione d’urgenza che è tutt’altro che giustificata.
E veniamo ad esaminare la nuova normativa. L’art. 54 dispone che, (art. 348 bis cpc) fuori dai casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’appello, l’impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente “quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta”. Come scrive il CNF nel parere del 4.7.2012 “non può non criticarsi il parametro scelto per giustificare la dichiarazione di inammissibilità. Troppo generico e di contenuto estremamente discrezionale tenendo conto che l’ordinanza di inammissibilità è anche succintamente motivata. Il che può portare a risultati contrastanti con l’obiettivo deflattivo in quanto con questa incertezza aumenterà il volume dei ricorsi in Cassazione”. Giustamente annota il CNF che “è del tutto sbagliato incardinare un filtro su una così generica prognosi sull’esito del giudizio” ricordando che “negli ordinamenti in cui è noto il filtro, esso prescinde dal giudizio delibativo di ragionevole probabilità di rigetto” adottando invece “una formula ben più rigida che si incentra sulla “manifesta carenza di qualsivoglia prospettiva di successo”, tra l’altro oggetto di un deliberato del Giudice d’appello assunto all’unanimità”.
E neppure sono comprensibili le ragioni delle due eccezioni che la norma prevede. La prima relativa alle cause dove sia obbligatorio l’intervento del PM e la seconda che esclude l’applicabilità per il procedimento sommario di cognizione. Ipotesi questa che sembra “avallare l’idea che il sommario non offra identiche prospettive di approfondimento rispetto al giudizio ordinario di cognizione”.
Il giudizio sommario dunque non potrebbe esistere senza un grado d’appello pieno “rendendo, dunque, incostituzionali tutte quelle ipotesi in cui il d. lgs. n. 150/2011 ha previsto il sommario in unico grado. E neppure è comprensibile la prima eccezione in quanto pur la materia di famiglia e delle persone può essere esposta ad un abuso dei mezzi di impugnazione”.
All’udienza fissata ex art. 350 c.p.c., il Giudice, prima di procedere alla trattazione, con ordinanza succintamente motivata dichiara l’appello inammissibile provvedendo sulle spese ai sensi art. 91 cpc.
Ovviamente l’ordinanza è pronunciata se ricorrono i presupposti ex art. 348 cpc – 1° c. – sia per l’appello principale che per l’eventuale appello incidentale. In caso contrario, il Giudice procede alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza.
Contro il provvedimento di inammissibilità è ammesso il ricorso in Cassazione nei limiti dei motivi specifici esposti nell’atto di appello. Il termine per il ricorso decorre dalla data di comunicazione o modificazione, se anteriore, dell’ordinanza, fermo restando la disposizione di cui all’art. 327 c.p.c..
Per concludere, il rimedio previsto non solo presenta un profilo di illegittimità costituzionale ma si presenta scarsamente efficace come misura deflattiva in quanto non farà che aumentare il carico di lavoro della Cassazione in quanto, come rileva il CNF, “una succinta motivazione dell’ordinanza di inammissibilità costituisce sì un canale breve per decidere gli appelli ma finirà per convogliare una maggior quantità di ricorsi in Cassazione”. Il più efficiente filtro per la Cassazione è l’appello che sia però efficiente perché un appello azzoppato finirà per travolgerla”.
Cesena – luglio 2012
(Avv. E. Oropallo)