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Uso distorto od incauto della richiesta di equa riparazione? Il conto da pagare va da euro 1.000,00 a 10.000,00

Gli Ermellini confermano la legittimità delle sanzioni stabilite dal legislatore volte a reprimere l’uso colposo del mezzo processuale.

Lo ha sancito la Corte di Cassazione con sentenza n. 6865/17 depositata il 16/3/2017.

Tutto parte da una istanza per equa riparazione. In I° grado il Tribunale respingeva la domanda ed, altresì, condannava il ricorrente a pagare la somma di € 3.400,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell’art. 5-quater della l. n. 89/2001. Si rammenta che la norma testè richiamata dispone che «con il provvedimento che definisce il giudizio di opposizione, il giudice, quando la domanda per equa riparazione è dichiarata inammissibile ovvero manifestamente infondata, può condannare il ricorrente al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma di denaro non inferiore ad euro 1.000 e non superiore ad euro 10.000».

Ebbene, anche in Corte d’appello l’impugnazione del cittadino subiva la stessa sorte. A base della decisione della Corte territoriale vi era la circostanza che la domanda non era stata preceduta dalla presentazione della istanza di prelievo nel processo amministrativo presupposto, ex art. 54 d.l. n. 112/2008 e successive modifiche.

Al cittadino non rimaneva che proporre ricorso in Cassazione affidando la propria difesa ad un unico motivo di denuncia, costituito dalla violazione o falsa applicazione proprio dell’art. 5-quater della l. n. 89/2001 attesa anche la esorbitanza della somma liquidata. Più nello specifico, però, il ricorrente eccepiva l’illegittimità costituzionale di tale norma perché, a proprio dire, introduceva una sanzione che finisce per incidere negativamente sulla effettiva tutela giurisdizionale nonché per svuotare la relativa gratuità, prevista per i procedimenti di equa riparazione ex art. 10, comma 1, del d.p.r. n. 115/2002.

Tuttavia, anche gli Ermellini rigettavano le istanze di difesa del ricorrente. Viene evidenziato dalla pronuncia in esame che con la sentenza n. 7326/2015 e con il provvedimento n. 5433/2016 già i Giudici di piazza Cavour avevano avuto il modo di affrontare la questione della legittimità costituzionale del medesimo articolo risolvendolo in senso negativo.

Gli Ermellini asseriscono che è indiscutibile che la prevista possibilità di una sanzione processuale svolga una funzione deterrente, scoraggiando l’uso distorto oppure incauto della istanza indennitaria.

Ma tale effetto dissuasivo è del tutto compatibile con i parametri costituzionali e, in particolare, con il principio di effettività della tutela giurisdizionale.

L’uguale ed indiscriminato accesso a qualsivoglia pretesa, anche se azzardata oppure priva di qualunque possibilità di accoglimento, non è né può essere priva di costi sociali.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

23.12.2019

Uso distorto od incauto della richiesta di equa riparazione. il conto da pagare va da euro mille a diecimila

 

 

 

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