TUTELA INDENNITARIA del LICENZIAMENTO
Al lavoratore licenziato dopo due anni dal fatto spetta solo la tutela indennitaria. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n. 30985/17 depositata il 27.12.2017. Il fatto.Un lavoratore citava in giudizio il proprio datore di lavoro per sentir dichiarare la illegittimità del licenziamento e la reintegra nel posto di lavoro, in quanto la contestazione dell’addebito veniva formulata a due anni di distanza dai fatti di rilevanza disciplinare. Il Tribunale di Arezzo riconosceva, ai sensi art. 18 Statuto dei lavoratori, la tutela indennitaria, non disponendo, però, la reintegra nel posto di lavoro. La Corte d’Appello di Firenze riformava la sentenza rilevando che il licenziamento dovesse ritenersi nullo in assenza di contestazione immediata. Contro la sentenza ricorreva in Cassazione il datore di lavoro in quanto l’art. 18, così come modificato dalla legge Fornero, prevedeva accanto alla tutela cd. reale una tutela meramente indennitaria non ricorrendo il caso di specie in nessuna delle ipotesi tipiche elencate nel primo comma del novellato art. 18. Interpretazione fatta propria dalla Suprema Corte che ha confermato che l’ipotesi specifica di ritardo nella contestazione dell’addebito comporta l’applicazione della sola sanzione dell’indennità come prevista dal quinto comma dello stesso art. 18 della l. n. 300/1970, così come novellato dalla l. n. 92/2012.
Marzo 2018
Fonte D & G gennaio 2018
(Nota a cura avv. E. Oropallo)
TUTELA INDENNITARIA del LICENZIAMENTO