SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DEL MINORE
In caso di sottrazione internazionale del minore, se c’è il rischio fondato di pericoli fisici o psichici per il minore e se quest’ultimo ha anche espresso una volontà contraria al rientro, i giudici nazionali non sono tenuti a disporre il rimpatrio del minore ritenuto sottratto. La Corte di Cassazione, prima sezione civile, si è pronunciata con ordinanza n. 9767/19 dell’8 aprile, respingendo il ricorso di una madre che chiedeva il rientro in Germania della propria figlia.
Per la Suprema Corte, che ha ritenuto infondato il ricorso, non si è verificata alcuna violazione della Convenzione dell’Aja sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori del 25 ottobre 1980, ratificata dall’Italia con legge n. 64/1994, confermando una giurisprudenza costante che ritiene prevalente il diritto del minore rispettando nel caso di specie la sua opinione di voler restare in Italia.
Fonte
www.marinacastellaneta.it
Maggio 2019