Separazione e divorzio: la modifica delle statuizioni ammessa solo in caso di revisione.
I provvedimenti presi dal Tribunale dei minori, avendo ad oggetto questioni e circostanze diverse, non intervengono sull’esecutività delle
statuizioni, sulle questioni economiche, prese nell’ambito di procedimenti di separazione o di scioglimento del matrimonio.
Questo è il principio ribadito dalla Terza Sezione della Suprema Corte, con la sentenza n. 17689/2019, emessa nella Camera di Consiglio del 30 aprile 2019 e depositata il successivo 2 luglio. Il caso. La sentenza del Tribunale di Treviso aveva dichiarato cessati gli effetti civili del matrimonio del 13 gennaio 2010, ponendo a carico del padre un assegno o contributo per il mantenimento del figlio, contestualmente collocato presso la madre. A questa sentenza, era seguito un primo decreto del Tribunale per i Minorenni di Venezia, volto alla verifica della capacità genitoriale di entrambi i coniugi, che aveva affidato il figlio al Comune, collocandolo presso il padre. Nel frattempo, il Tribunale di Treviso aveva respinto l’opposizione a precetto promossa dal padre, motivandola con la considerazione che la collocazione del minore presso il padre non aveva privato il titolo esecutivo di efficacia e validità, poiché il debitore non aveva attivato il procedimento di cui all’art. 9 della legge n. 898/70, cioè quello relativo alla modifica delle condizioni di separazione o divorzio. L’appello presentato dal padre fu rigettato dalla Corte di Appello di Venezia, stabilendo che le statuizioni patrimoniali conseguenti alla sentenza di cessazione degli effetti civili potessero essere inficiate dalle decisioni sulla potestà genitoriale, potendo invece essere modificate solo dal Tribunale competente ai sensi dell’art. 9, legge n. 898/70, con apposito ricorso da parte dell’interessato, come prospettato anche (fin dall’inizio) dalla tesi difensiva dell’opposta. Contro la decisione della Corte di appello, presentava ricorso il padre: la Cassazione ha respinto il ricorso, confermando che, in caso di provvedimenti in tema di affidamento o collocazione della prole, nell’ambito di procedimenti di separazione personale o divorzio, la modifica da parte del Tribunale per i Minori del solo regime di collocazione del figlio non ha effetto automatico sulla precedente statuizione di un contributo economico per il suo mantenimento, adottata dal competente Tribunale.
Fonte: D&G
Luglio 2019
Separazione e divorzio la modifica delle statuizioni ammessa solo in casa di revisione