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Sentenza CEDU del 5-6-07 (tic. N. 14626/03 c/Governo Italiano)

La Corte, accogliendo parzialmente il ricorso, ha ritenuto innanzitutto che il risarcimento liquidato dalla Corte d’Appello – a seguito del ricorso avanzato dai ricorrenti in forza della legge Pinto – non dovesse ritenersi né adeguato né sufficiente riconoscendo ad ogni ricorrente, in luogo dell’importo liquidato di € 1.032,92 dalla Corte d’Appello di Roma, una somma di € 3.600,00 ed una somma di € 3.800,00 a titolo di pregiudizio morale complementare dovuto al ritardo nel versamento avvenuto il 7.11.2005. In effetti la CEDU ha riconosciuto, oltre al danno morale sofferto per l’ingiusta durata del processo di € 3.600,00 una somma aggiuntiva a titolo di pregiudizio ulteriore in quanto l’amministrazione statale ha provveduto al pagamento dell’importo richiesto con atto di messa in mora del 25.2.2003 solo il 17.11.2005. In effetti, la Corte ha ritenuto che, una volta ottenuto un provvedimento di condanna del Ministero della Giustizia, lo Stato sia obbligato a pagare immediatamente l’indennizzo per cui nel caso in cui ci sia sensibile ritardo nella liquidazione, lo Stato possa essere sanzionato per questo ulteriore ritardo innanzi alla CEDU, dovendosi escludere che lo Stato possa giustificare il ritardo per motivi burocratici o anche di bilancio. Addirittura la Corte ha ritenuto che il ricorrente, vittorioso nel giudizio, sia dispensato anche dall’obbligo di iniziare una procedura di esecuzione. “A questo proposito – scrive la Corte – il diritto del ricorrente sarebbe illusorio se l’ordine giuridico interno di uno Stato contraente permettesse che una decisione giudiziale definitiva ed obbligatoria rimanesse lettera morta a scapito di una parte ”.

Scheda a cura Centro Studi Koinè – settembre 2008

SentenzaCEDU050607

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