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Sentenza 8.5.2008 –CG CEE (regol. CE n. 1348/2000)

Corte di Giustizia delle Comunità Europee – Sezione III – sent. 8.5.2008 – causa C – 14/07 (regol. CE n. 1348/2000)
La Corte ha stabilito che il destinatario di una domanda giudiziale notificata o comunicata ai sensi dell’art. 8.1 del regolamento 1348/2000 non è legittimato a rifiutare la ricezione di tale atto, nei limiti in cui esso lo pone in grado di far valere i suoi diritti nel contesto di un procedimento giurisdizionale nello Stato membro emittente, se detto atto è accompagnato da allegati costituenti documenti giustificativi che non sono redatti nella lingua dello Stato membro richiesto o in una lingua dello Stato mittente compresa dal destinatario, in quanto gli allegati hanno esclusivamente funzione probatoria e non sono indispensabili per comprendere l’oggetto e la causa della domanda. Spetta al giudice nazionale verificare se il contenuto della domanda giudiziale è sufficiente a consentirgli di far valere i suoi diritti o se il mittente deve rimediare all’assenza di traduzione di un allegato indispensabile.

Come si legge nel commento redatto da A. Damato (Guida al Diritto n. 22 del 31.5.2008), la Corte “individuando l’obiettivo del regolamento n. 1348/2000 nel miglioramento e nell’accelerazione della trasmissione degli atti, ha rilevato altresì che tale obiettivo non può essere raggiunto indebolendo i diritti della difesa, in quanto tali diritti, che derivano dal diritto al giusto processo stabilito dall’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, costituiscono un diritto fondamentale che forma parte integrante dei principi generali di diritto dei quali sancisce la osservanza”. Nel caso in esame la Corte di Giustizia ha ritenuto che se la domanda giudiziale notificata o comunicata ai sensi art. 8.1 è accompagnata da documenti giustificativi che hanno solo una valenza probatoria e non sono indispensabili per comprendere l’oggetto e la causa della domanda, la circostanza che essi non siano tradotti nella lingua dello Stato membro ricevente, non attribuisce al destinatario il diritto di rifiutare la ricezione di tale domanda giudiziale, nei limiti in cui essa ponga il destinatario stesso in grado di far valere i suoi diritti nel contesto di un procedimento giurisdizionale nello Stato emittente rimettendo al giudice nazionale che aveva proposto ricorso pregiudiziale la concreta verifica della possibilità per il convenuto di far valere i suoi diritti.

Scheda a cura Centro Studi Giuridici Koinè – novembre 2008

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