Rito sommario speciale per le controversie sul compenso dell’avvocato
La Cassazione ribadisce che le controversie per la liquidazione del compenso dell’avvocato nei confronti del cliente, previste dall’art. 28 l.
n. 794/1942, come modificata dall’art. 34 d.lgs. n. 150/2011, devono essere trattate con la procedura di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 150/2011,
anche nel caso in cui la domanda abbia ad oggetto l’an della pretesa.
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 4485/18, hanno infine fatto luce sul tema: dopo l’entrata in vigore dell’art. 14 d.lgs. n. 150/2011, le
controversie relative al compenso dell’avvocato possono essere introdotte con ricorso ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c. con procedimento
sommario speciale (disciplinato dagli artt. 3, 4 e 14 del d.lgs.) oppure ai sensi degli artt. 633 ss. c.p.c. e l’eventuale successiva opposizione deve essere proposta ex art. 702-bis c.p.c., integrato con la disciplina speciale
degli artt. 648, 649, 653 e 654 c.p.c..
Fonte: D&G
Agosto 2019
Rito sommario speciale per le controversie sul compenso dell’avvocato