Rigetto dell’istanza di differimento dell’udienza perché inoltrata tramite PEC
“Laddove il difensore non possa presenziare il procedimento di appello avverso i provvedimenti de libertate, l’istanza di differimento si palesa irrituale se inoltrata tramite PEC giacché, nel procedimento penale, l’utilizzo di tale mezzo non è consentito alle parti private per effettuare comunicazioni o notificazioni”.
Così ha stabilito la Corte di Cassazione, Sez. VI Penale, nella sentenza n. 2034/19, depositata il 16 gennaio.
La S.C., circa l’utilizzo del mezzo PEC, ricorda che la notifica a mezzo telematico è “equipollente alle forme dell’ordinario regime delle notificazioni” giacché è un mezzo ritenuto alternativo alle comunicazioni: in tal senso anche le notificazioni e gli avvisi ai difensori disposti dalle autorità giudiziarie.
E’ consentito l’utilizzo del mezzo PEC nel procedimento penale “solo per le notificazioni per via telematica da parte delle cancellerie a persona diversa dall’imputato” per cui la Corte ritiene “giuridicamente inesistente” l’istanza di differimento trasmessa dalla difesa del ricorrente tramite mezzo PEC.
A nostro avviso, con l’avvento del processo telematico e della conseguente ritualità – come afferma la Corte – della notifica in forma telematica degli atti al difensore dell’imputato – ci sembra incredibile, al contrario, che si ritenga inesistente la notifica dell’istanza di differimento inviato dal difensore alla Cancelleria penale in via telematica. Certamente questa sentenza non ci aiuta a capire le ragioni di questa discriminazione.
Fonte D & G
Gennaio 2019
Rigetto dell’istanza di differimento dell’udienza perchè inoltrata tramite PEC