Processo telematico ed accesso di un avvocato di un altro paese dell’UE
Con sentenza del 18.5.2017 (causa c. 99/16) la Corte di Giustizia EU, 3° Sez. ha ritenuto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 56, 57 TFUE e della direttiva 77/249/CEE, intesa a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati, illegittimo il rifiuto di fornire un dispositivo di accesso ad un avvocato di un altro paese dell’UE per il fatto di non essere iscritto ad alcun foro del paese che ha concesso tale dispositivo. Il caso nasce dal rifiuto opposto dall’amministrazione giudiziaria francese ad un avvocato iscritto al COA di Lussemburgo, perché non era un loro iscritto, per cui, il Tribunale di Lione, adito dall’avvocato, sollevava una pregiudiziale, nutrendo dubbi sulla compatibilità del rifiuto con il diritto UE., chiedendo comunque alla CGUE di valutare se esso potesse ritenersi una misura discriminatoria in grado di ostacolare l’esercizio della professione all’avvocato appartenente ad altro foro sempre però nell’ambito dell’UE. La CdG, richiamando la normativa sopra accennata, ha riaffermato il diritto per un prestatore di servizio di uno Stato UE di esercitare la sua attività in un altro Stato membro nelle stesse condizioni che la legge di quel paese prevede per i suoi cittadini. Se, dunque, nel sistema di accesso alla rete interna, l’avvocato francese vi può accedere con un certificato elettronico a lui rilasciato, sarà necessario modificare il sistema per consentire l’accesso anche agli avvocati iscritti negli altri Stati UE, come agli avvocati stabiliti. La restrizione dunque viola il principio di equivalenza regolato dagli artt. 56 e 57 TFUE.
Fonte D & G 19.5.2017
Nota a cura avv. Oropallo
Processo telematico ed accesso di un avvocato di un altro paese dell’U.E.