Perseguitato perché omosessuale: il richiedente asilo è credibile anche se non lo ha subito precisato
Lo ha affermato la Corte di Giustizia nella sentenza nella causa riunita da C-148/13 a C-150/13 del 2.12.2014. “Il richiedente asilo, a parere della Corte, non manca di credibilità per il solo fatto che, a causa della sua reticenza a rivelare aspetti intimi della propria vita, egli non abbia dichiarato immediatamente la propria omosessualità alla prima occasione concessagli per esporre i motivi di persecuzione” (Corte di Giustizia UE – Grande Sezione). Il ricorso alla Corte di Giustizia era stato promosso distintamente da tre cittadini di paesi extracomunitari che avevano presentato richiesta di asilo nei Paesi Bassi, adducendo il timore di essere perseguitati nei loro rispettivi paesi di origine a causa della loro omosessualità. Le loro richieste venivano respinte dalle autorità competenti con la motivazione che il loro orientamento sessuale non era dimostrato per cui i tre richiedenti avevano proposto appello avverso tali decisioni. Investito della controversia, il Consiglio di Stato olandese chiedeva pertanto alla Corte di Giustizia di chiarire gli eventuali limiti che potessero essere imposti dal diritto dell’UE con riferimento alla verifica dell’orientamento sessuale dei richiedenti asilo. La Corte nella sentenza richiamata precisava che per valutare le dichiarazioni di un richiedente asilo occorre considerare le circostanze personali quali la sua estrazione sociale e l’orientamento sessuale. Riteneva ancora che la circostanza che il richiedente asilo non risponda alle domande sull’orientamento sessuale non incide sulla sua credibilità ritenendo che i dettagli sulla pratiche sessuali del richiedente asilo sono contrari al rispetto della privacy. E’ contrario alla dignità umana il “test di omosessualità” per stabilire la omosessualità dei richiedenti perché sarebbe idoneo a ledere la dignità umana il cui rispetto è garantito dalla Carta.
Fonte D&G
Nota a cura avv. Oropallo
Agosto 2016