skip to Main Content

PATTO DI QUOTA LITE NULLO

La Cassazione, II Sez. Civ. – con sentenza n. 20069/18 – depositata il 30.7 u.s.,  è tornata ad occuparsi del “patto di quota lite” chiarendo quali sono le conseguenze di una eventuale nullità di un patto del genere. Secondo gli Ermellini, la nullità del patto di quota lite concerne solo la clausola relativa per cui, se l’attività professionale è portata a termine, questa deve essere liquidata secondo il rinvio alle tariffe professionali vigenti per cui è vero che il legale non potrà pretendere il compenso come determinato mediante il patto di quota lite ma avrà azione per ottenere, se non il compenso, almeno l’indennizzo di cui all’art. 2041 c.c., con riferimento alle spese sopportate per portare a termine tale mandato in quanto il concreto modo in cui il rapporto è risultato attuato può determinare l’arricchimento di una parte, con corrispondente depauperamento dall’altra. Soluzione non convincente perché se è vero che il legale non può servirsi della clausola nulla, nulla impedisce che possa richiedere il compenso in base alle tariffe professionali vigenti. Invero la sentenza della Cassazione, pur ritenendo nulla la clausola del patto di quota lite, ha ritenuto che il legale possa richiedere solo l’indennizzo per le spese sostenute per portare a termine il suo mandato. Ben magra consolazione!

Settembre 2018

PATTO di QUOTA LITE NULLO

Back To Top
Translate »