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NOTIFICA INESISTENTE

La Cassazione con recente provvedimento (Cass. Sez. III. Civ. ordinanza n. 23968/17 depositata il 12/10) ha ritenuto che “la notifica di una atto giudiziario non andato a buon fine, seguita da una comunicazione informale a mezzo posta elettronica da parte di soggetto non munito di mandato, non è soltanto nulla ma inesistente, neppure giovando al notificante la successiva costituzione del destinatario dell’atto, non essendo tale vizio suscettibile di sanatoria”. La Corte ha sottolineato che, in caso di notifica di atti processuali non andati a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservarne gli effetti, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento. Pertanto ogni vizio, relativo al procedimento notificatorio, si riconduce all’ambito della nullità ed è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo (a seguito della costituzione della parte chiamata in causa) o in conseguenza della rinnovazione della notifica. Nel caso di specie, invece, è avvenuto che l’atto di appello, non notificato a mezzo posta e restituito al mittente, non è stato riproposto per la notifica ma solo informalmente trasmesso a mezzo posta elettronica da un collaboratore del difensore, senza alcuna osservanza della normativa sulla notificazione a mezzo posta elettronica. L’appellato si è poi costituito ma solo per eccepire in via pregiudiziale la radicale irritualità dell’instaurazione del gravame.

Ottobre 2017

Fonte: Diritto & Giustizia 13.10.2017

Nota a cura Avv. E. Oropallo

NOTIFICA INESISTENTE

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