Nota a Corte di Cassazione, Sez. I Civile, sent. n. 1343/2011, dep. Il 20.01.2011.
La chiusura del cerchio: la Corte Costituzionale elimina ogni residua lesione del principio del contraddittorio dalla disciplina delle notificazioni.
Nota a Corte Costituzionale, Sentenza 14 gennaio 2010, n. 3.
Con la sentenza in commento la Corte Costituzionale chiude il lungo percorso, iniziato con la pronuncia 23 settembre 1998, n. 346, volto a rendere conforme ai dettami della carta costituzionale la normativa civilistica in materia di notificazioni.
La pronuncia in esame, infatti, dichiarando incostituzionale l’art. 140 cpc nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa, o comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione, dà concreta attuazione al principio del contraddittorio.
Più specificatamente, l’art. 140 cpc dispone che nell’ipotesi in cui non sia possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell’articolo 139 cpc, l’ufficiale giudiziario depositi la copia dell’atto nella casa comunale dove la notificazione deve essere eseguita, affiggendo l’avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.
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