NO ALL’ESTRADIZIONE NELL’INTERESSE SUPERIORE del MINORE
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione – 6° sez. penale – con sentenza n. 13440/16 depositata il 4 aprile – che ha ribaltato la sentenza della Corte d’Appello di Firenze che aveva disposto l’estradizione in Moldavia di una donna accusata di tratta di esseri umani. Dopo aver respinto il motivo di ricorso della donna sull’astratta possibilità di trattamenti disumani in carcere, ritenuti contrari agli standard stabiliti dalla CEDU, la Corte ha altresì rigettato l’altro motivo posto a base del ricorso basato sull’impossibilità di procedere all’estradizione in ragione del fatto che, contestualmente, tale reato era stato commesso in Italia, richiamando la Convenzione europea di estradizione – cui aderiscono entrambi gli Stati – che prevede la facoltà, ma non l’obbligo, della estradizione. Ha ritenuto, invece, accoglibile il ricorso nella parte in cui la Corte d’Appello non aveva tenuto conto del trattamento previsto per le detenute madri. Tanto più che la legge n. 69/2005 – per quanto non applicabile nel caso in esame – prevede addirittura il divieto di consegna della madre con prole convivente di età inferiore ai tre anni, situazione nella quale si trovava la ricorrente, facendo valere dunque il principio dell’interesse superiore del minore.
Fonte: www.marinacastellaneta.it
No all’estradizione nell’interesse superiore del minore