NIENTE PENSIONE DI REVERSIBILITA’ IN ASSENZA DI ASSEGNO DI DIVORZIO
Lo sostiene la Corte di Cassazione nell’ordinanza 11129/19, depositata il 19 aprile. La fattispecie. Una vedova faceva domanda per ottenere la pensione di reversibilità a seguito della morte del marito da cui aveva divorziato. La donna, infatti, sosteneva di essere titolare di un assegno di mantenimento, riconosciutole dal Tribunale in sede di giudizio di separazione. Il Tribunale di Roma respingeva la domanda in quanto l’assegno previsto in sede di separazione, di natura alimentare e fondato sul presupposto della permanenza del vincolo coniugale, non poteva rivivere una volta dichiarata la cessazione degli effetti del matrimonio; inoltre, difettando dunque, in capo alla ricorrente la titolarità di un assegno di divorzio. Tale decisione veniva confermata anche in Appello e dai Giudici di legittimità. La Suprema Corte ammette che il coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che non sia passato a nuove nozze, può vantare il diritto, in caso di morte dell’ex coniuge, all’attribuzione della pensione di reversibilità o di una quota di questa. Gli stessi Ermellini aggiungono, però, che il riconoscimento di questo diritto in caso di concorso con altro coniuge superstite, presuppone che il richiedente, al momento della morte dell’ex coniuge, risulti titolare di assegno di divorzio giudizialmente riconosciuto dal Tribunale. Data la mancanza di un assegno divorzile in favore della vedova a carico dell’ex coniuge, la domanda deve essere rigettata.
Fonte
D&G
Maggio 2019
Niente pensione di reversibilità in assenza di assegno divorzile