NESSUN ASSEGNO DIVORZILE SE IL RICHIEDENTE GUADAGNA ALMENO 1.000 EURO AL MESE
Così ha deciso il Tribunale di Milano – Sez. IX Civ. – con ordinanza del 22.5 respingendo la domanda di assegno divorzile formulata dalla ex coniuge, in applicazione dei criteri indicati dalla Corte di Cassazione (Cass. n. 11504/2017) fornendo una prima interpretazione pratica del concetto di indipendenza economica. Alla luce del revirement della Suprema Corte, il Tribunale precisa che l’assegno di divorzio non è finalizzato più a garantire al coniuge meno abbiente il mantenimento del pregresso tenore di vita, ma è dovuto solo se il richiedente non abbia – e non possa procurarsi – i mezzi necessari al raggiungimento della indipendenza economica. Nel caso concreto, in via provvisoria, il Tribunale ha negato il diritto all’assegno divorzile all’ex coniuge che solo in sede di divorzio aveva avanzato tale richiesta sulla base di un presunto reddito di circa 1.000 euro al mese, riconosciuto dalla ricorrente che aveva fatto richiesta di accedere al gratuito patrocinio avendo un reddito annuo inferiore ad € 11.528,00 dunque pari a circa 1.000 euro al mese. “Per indipendenza economica – scrive il Tribunale – deve intendersi la capacità per la determinata persona adulta e sana –tenuto conto del contesto sociale di riferimento – di provvedere al proprio sostentamento, inteso come capacità di avere risorse sufficienti per le spese essenziali (vitto, alloggio, esercizio dei diritti fondamentali)”. Ai fini pratici, avendo fatto richiesta la ricorrente al gratuito patrocinio, per avere un reddito inferiore ad € 11.528,00 (ossia circa € 1.000 al mese), il Tribunale ha ritenuto sussistere una capacità reddituale che potesse soddisfare le spese essenziali, costituendo ulteriore parametro di riferimento il reddito medio percepito nella zona in cui il richiedente vive ed abita. Ci sembra che il paramento adottato in questo caso sia molto lontano dalla realtà perché va accertato in concreto il reddito del ricorrente e non presunto astrattamente dal parametro di riferimento indicato nella richiesta di gratuito patrocinio perché se è vero che la soglia è determinata da un reddito inferiore ad € 11.528 annui, non significa che il reddito effettivo debba ritenersi pari presuntivamente a circa € 1.000 al mese ma potrebbe essere di gran lunga inferiore. Sotto questo profilo, ci sembra che l’ordinanza, anche se provvisoria, non sia correttamente motivata.
Fonte D&G
Giugno 2017
Nota a cura avv. E. Oropallo
NESSUN ASSEGNO DIVORZILE SE IL RICHIEDENTE GUADAGNA ALMENO MILLE EURO AL MESE