Il mancato rinvio pregiudiziale a Lussemburgo non viola le regole sull’equo processo.
Secondo la Suprema Corte di Giustizia dell’UE (ricorso n. 55385/41 Baydar c/ Paesi Bassi), con sentenza depositata il 24.4.2018 non viola il diritto all’equo processo, garantito dall’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo, il giudice di ultimo grado che decide di non procedere a un rinvio pregiudiziale dell’interpretazione della Corte di Giustizia dell’UE, richiamando nell’ordinanza unicamente le norme rilevanti, senza una motivazione dettagliata, respingendo così il ricorso presentato da un cittadino che aveva lamentato appunto il mancato rinvio del giudice di merito alla Corte di Giustizia per la verifica della corretta qualificazione della nozione di residenza. In base all’art. 267 del Trattato di funzionamento dell’UE, i tribunali nazionali dei singoli Stati membri, inclusi quelli di ultimo grado, non sono obbligati ad effettuare il rinvio pregiudiziale laddove ritengono che la questione non sia rilevante ai fini della soluzione del caso. Condivisibile la decisione della CdG sulla base di quanto prevede la normativa europea, fino a quando non intervenga una modifica che possa consentire alla parte privata il potere oggi riconosciuto esclusivamente solo all’organo giudicante, per giunta a carattere discrezionale.
Fonte
www.marinacastellaneta.it
Nota a cura avv. E. Oropallo
Maggio 2018
Il mancato rinvio pregiudiziale a Lussemburgo non viola le regole sull’equo processo