L’INTERVENTO DEL PM ALL’UDIENZA PREFALLIMENTARE
Con sentenza n. 12537/17 depositata il 18 maggio la Corte di Cassazione Sez. I civile ha ritenuto non obbligatorio l’intervento del PM nella udienza prefallimentare precisando che, nel procedimento della dichiarazione di fallimento, quando l’iniziativa sia stata presa dal PM, perché il Giudice possa pronunciarsi sulla richiesta è sufficiente che il ricorso sia stato ritualmente notificato all’imprenditore, ritenendo irrilevante la mancata partecipazione della parte pubblica all’udienza prefallimentare, non potendosi trarre da tale condotta alcuna volontà, anche solo implicita, di rinunziare o desistere all’istanza presentata.
Fonte D & G 19.5.2017
Maggio 2017
Nota a cura Avv. Oropallo