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LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA

Il caso. Il Tribunale di Napoli, accoglie la domanda di un avvocato volta ad ottenere il pagamento delle competenze professionali vantate nei confronti del convenuto che resta contumace nel giudizio di primo grado. Avverso la decisione di merito ricorre in Cassazione il soccombente, lamentando l’incompletezza dell’atto introduttivo del giudizio di merito a lui notificati. In effetti, l’atto depositato dal ricorrente era privo di alcune pagine rispetto all’atto depositato                dall’ avvocato. La Cassazione ha osservato innanzitutto che, ai fini della declaratoria della nullità, doveva essere presa in considerazione la copia autentica del ricorso notificato al ricorrente ex art. 702 bis c.p.c.. “E’ inevitabile – scrive dunque la Suprema Corte – il pregiudizio al diritto di difesa del convenuto a causa dei vizi …che producono  una nullità ex art. 164, commi 4 e 5 cpc, che poteva essere richiesta anche d’ufficio”. Per questo motivo, secondo la Corte, il convenuto aveva tutto il diritto di far valere la nullità de qua come mezzo di gravame nel ricorso per Cassazione – con conseguente cassazione della sentenza impugnata – e rinvio al Tribunale di Napoli per la ripetizione di un nuovo giudizio di merito.

(Cass. Civ. sentenza  n. 283/18 depositata il 9.1.2018)

Fonte D & G

Febbraio 2018

(Nota a cura avv. E. Oropallo)

 LESIONE del DIRITTO di DIFESA

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