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L’esercizio di attività di avvocato in altro paese membro U.E. (C.G. sent. del 19.9.2006).

Esercizio dell’attività di avvocato in altro paese membro dell’U.E.
Per l’esercizio dell’attività di avvocato in uno Stato membro non è necessario dimostrare la conoscenza della lingua. (Corte di Giustizia EU – Grande Sezione sent. del 19.9.2006).

Anche se si tratta di una sentenza non più recente, riteniamo opportuno segnalarla per l’importanza che riveste. In effetti la Corte – su ricorso dell’Ordine degli Avvocati di Lussemburgo – è stata chiamata a pronunciarsi se, ed eventualmente a quali condizioni, il diritto comunitario consenta allo Stato membro ospitante di subordinare il diritto di un avvocato ad esercitare stabilmente la sua attività nel detto Stato con il suo titolo professionale d’origine ad una verifica della padronanza della lingua di tale Stato membro. La Corte ha riconosciuto che l’art. 3 della direttiva 98/5 fa obbligo all’avvocato che intende esercitare in uno Stato membro diverso da quello nel quale ha acquisito la sua qualifica professionale di iscriversi presso l’autorità competente di detto Stato membro, la quale è tenuta a procedere all’iscrizione “su presentazione del documento attestante l’iscrizione di questi presso la corrispondente autorità dello Stato membro d’origine”.

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AttivitaAvvocatoUE

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