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Legge Pinto: nessun indennizzo per il processo tributario

LEGGE PINTO – NESSUN INDENNIZZO PER IL PROCESSO TRIBUTARIO

La Corte di Cassazione – 6° Sez. Civ. – con sentenza n. 4282/15 depositata il 3 marzo ha confermato che l’equo indennizzo previsto dalla legge Pinto per i processi troppo lunghi non si applica ai procedimenti in materia tributaria che coinvolgono la potestà impositiva dello Stato. L’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’uomo infatti lo prevede solo nel caso di procedimento civile o penale.

Ha richiamato la Suprema Corte la sentenza CEDU del 12.8.2001 che ha chiarito che il contenzioso tributario non rientra nel campo civile “malgrado gli effetti patrimoniali che esso necessariamente produce nei confronti dei contribuenti”.

Ci sono alcune eccezioni ma queste riguardano le sanzioni tributarie assimilabili a quelle penali. La controversia, dunque, può rientrare tra quelle civili se riguarda “pretese del contribuente che non investono la determinazione del tributo ma solo aspetti consequenziali”.

Marzo 2015
Avv. Eugenio Oropallo

Legge Pinto – Nessun indennizzo per il processo tributario

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