Lecito il licenziamento delle lavoratrici in gravidanza
Una legge nazionale che prevede il licenziamento della lavoratrice in stato di gravidanza nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo non è contraria al diritto comunitario. Con questa sentenza (causa C 103/2016) la Corte di Giustizia ha rimosso ogni dubbio sulla legittimità della normativa vigente in Spagna. Nell’ambito di una controversia sorta a seguito del licenziamento di una lavoratrice in stato di gravidanza, il giudice spagnolo aveva sollevato la questione del possibile contrasto con le norme della direttiva 92/85 che stabilisce apposite misure a tutela della salute delle donne gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. La Corte ha ritenuto infondato questo dubbio, rilevando che il divieto di licenziamento mira a prevenire gli effetti dannosi che può generare per la lavoratrice un licenziamento per motivi connessi al loro stato ma non lo vieta qualora l’atto sia fondato su motivi non connessi allo stato di gravidanza della lavoratrice. “Tali motivi – precisa la Corte – possono essere economici, tecnici o relativi all’organizzazione o alla produzione dell’impresa e devono essere indicati per iscritto dal datore di lavoro il quale deve comunicare alla lavoratrice gestante i criteri oggettivi per designare il personale da licenziare” per cui la tutela risarcitoria, invocata dalla lavoratrice licenziata, riguarda solo l’ipotesi in cui il recesso sia fondato sulla condizione personale della lavoratrice. La sentenza non avrà alcun impatto sulla normativa italiana, più favorevole alla lavoratrice, laddove impedisce il licenziamento della lavoratrice madre anche in caso di procedura collettiva, a meno che non ci sia una chiusura per l’intera azienda.
Fonte: Il Quotidiano del Diritto
Marzo 2018
Nota a cura
Avv. E. Oropallo