L’avvocato distrattario non può chiedere l’IVA al soccombente
Lo ha ribadito la Cassazione con ordinanza n. 22279/18, depositata il 20 settembre.
Ricordano i Giudici di legittimità che l’avvocato distrattario può chiedere alla parte soccombente solo l’importo dovuto a titolo di onorario e spese processuali, “non anche l’importo dell’IVA che gli sarebbe dovuta, a titolo di rivalsa, dal proprio cliente, abilitato a detrarla”. Ciò in quanto in materia fiscale “costituisce principio informatore l’addebitabilità di una spesa al debitore solo se sussista il costo corrispondente e non anche qualora quest’ultimo venga normalmente recuperato, poiché non può essere considerata legittima una locupletazione da parte di un soggetto altrimenti legittimato a conseguire due volte la medesima somma di denaro”. (Cass. n. 2474/12).
Febbraio 2019
Fonte D & G
L’avvocato distrattario non può chiedere l’IVA al soccombente