L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER GLI STUDENTI FUORI SEDE
La Corte di Cassazione (Sez. VI Civile – ordinanza n. 14241/17 depositata il 7 giugno) ha sancito l’obbligo dell’ex coniuge a corrispondere direttamente alla ex coniuge l’assegno alimentare disposto per il figlio, diventato maggiorenne e studente universitario fuori sede che vive, sia pure saltuariamente, con la madre. Per i giudici la circostanza che il figlio studi in altra città, ma si rechi nella residenza familiare non appena possibile, non porta ad escludere il requisito della convivenza “permanendo il collegamento stabile con l’abitazione del genitore”.
Giugno 2017
Fonte D&G
Nota a cura Avv. E. Oropallo