La Turchia e l’obbligo di garantire la libertà di culto
La Turchia e l’obbligo di garantire la libertà di culto
Con recente sentenza della Corte EDU depositata il 24.5 u.s. la Turchia è stata condannata per violazione dell’art. 9 della Convenzione che assicura la libertà di religione. La Corte di Strasburgo ha chiarito che una norma amministrativa in materia urbanistica non può limitare il diritto degli appartenenti ad una fede religiosa, impedendo loro di costruire un edificio nel quale esercitare il proprio credo religioso. La sentenza è conseguente ad un ricorso presentato dalla Congregazione dei Testimoni di Geova che in un primo momento erano stati autorizzati a celebrare il proprio culto in un appartamento privato. In base ad una legge nazionale, le autorità turche avevano poi impedito che tali funzioni potessero essere svolte in un appartamento privato ma contemporaneamente avevano rigettato la richiesta formulata dai credenti di costruire un edificio per esercitare la loro fede. La Corte ha ritenuto che anche la mancanza di un luogo di culto per celebrare regolarmente il proprio credo è una limitazione del diritto di esercizio della propria fede, riaffermando, dunque, il principio che il diritto di libertà religiosa va tutelato in ogni momento in cui si ponga un ostacolo al loro libero esercizio. Purtroppo in Europa ci sono ancora Stati, come in Italia, dove i Comuni facendo riferimento a presunti limiti urbanistici si rifiutano di concedere l’autorizzazione alla costruzione di luoghi di culto. E questo in particolare per i mussulmani spesso costretti ad esercitare le loro funzioni religiose in luoghi non idonei o addirittura all’aperto con grave discriminazione anche in confronto ad altre fedi religiose.
Giugno 2016
Fonte (www.marinacastellaneta.it)
Nota a cura Avv. E. Oropallo