La laicità dello Stato consente il licenziamento disciplinare della lavoratrice che rifiuta di togliersi il velo islamico
Così ha deciso la Corte EDU esaminando il caso del licenziamento di una lavoratrice (assistente sociale in un ospedale) perché ostentava il velo e rifiutava di toglierlo (Ebrahimiac c. Francia ric. 64846/11 – sentenza del 26.11.2015). In effetti la ricorrente aveva sostenuto un’indebita interferenza dell’amministrazione nella propria scelta religiosa. Va ricordato che recenti riforme in Francia avevano vietato di indossare il velo e una sentenza del Consiglio di Stato vietava ai dipendenti pubblici di ostentare la propria fede religiosa con simboli (compresi indumenti). Divieto fondato sui principi di neutralità e di laicità dello Stato per cui la Cedu riteneva di escludere la violazione dell’art. 9 della Carta richiamata dalla ricorrente. Questa sentenza ci sembra di notevole portata generale perché legittima il diritto dello Stato di limitare l’uso dei simboli religiosi all’interno di strutture collettive e pubbliche. Il che significa che l’esclusione vale per tutti i simboli religiosi e non solo per chi professa la religione mussulmana. In un altro giudizio, ormai vecchio di qualche anno, la Corte aveva ritenuto illegittima l’esposizione del crocefisso in un’aula di una scuola pubblica ma la Corte – in seduta plenaria – successivamente era stata di avviso contrario. Segno evidente di una visione non certo equitativa e obiettiva rispetto alle diverse confessioni religiose.
Febbraio 2016
(Avv. E. Oropallo)