La gestione dei rifiuti in Campania: ennesima condanna dell’Italia innanzi alla Corte di Giustizia CE – Vedere sezione giurisprudenza
La gestione dei rifiuti in Campania: ennesima condanna dell’Italia innanzi alla Corte di Giustizia CE.
Con sentenza della 4° Sez. del 4.3.2010 nella causa C-297/08 la Corte di Giustizia- su ricorso della Commissione – ha dichiarato che la “Repubblica Italiana non avendo adottato, per la regione Campania, tutte le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza recare pregiudizio all’ambiente, in particolare, non avendo creato una rete adeguata e integrata di impianti di smaltimento, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 4 e 5 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 5.4.2006, 2006/12/CE, relativa ai rifiuti”.
Il contesto normativo è quello della direttiva 2006/12 che all’art. 4 dispone che “gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente”, inoltre l’art. 5 prevede che “gli Stati membri…adottano le misure appropriate per la creazione di una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento, che tenga conto delle tecnologie più perfezionate a disposizione che non comportino costi eccessivi”.
Gli artt. 4 e 5 della menzionata direttiva sono stati trasposti nell’ordinamento giuridico italiano con il d.lgs. 3.4.2006 n. 152: l’art. 178 c. 2 prevede che “i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare provvedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente…”. L’art, 182 c. 3 dello stesso decreto dispone che “lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, attraverso le migliori tecniche disponibili e tenuto conto del rapporto tra i costi e i benefici complessivi al fine di realizzare l’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali”.
Il quadro legislativo di riferimento è completato a livello regionale dalla legge della Regione Campania 10.2.1993 n. 10 che ha definito 18 zone territoriali omogenee in cui, attraverso la partecipazione obbligatoria dei comuni situati in tali zone, si doveva procedere alla gestione dello smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nei relativi bacini.
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