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La CEDU garantisce il diritto di cambiare il sesso

La normativa interna che vieta il cambiamento di sesso perché sussiste ancora la capacità di procreare è contraria all’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo che assicura il diritto al rispetto della vita privata e personale. E’ il principio fissato dalla Corte di Strasburgo nella sentenza Y.Y. c/ Turquie depositato il 20.3.2015 (ricorso n. 14793/08). La Corte europea riconosceva il diritto di una cittadina turca al cambiamento di sesso e di avvalersi pienamente dello sviluppo delle propria personalità. La legge turca, nel caso di specie, scrive la Corte, ammette il cambiamento di sesso ma lo condiziona al fatto che sussista un’incapacità definitiva di procreare. Secondo Strasburgo, un individuo ha la libertà di definire la propria appartenenza sessuale, tenendo conto che detta liberà fa parte del diritto all’autodeterminazione ricordando che anche i Tribunali turchi nel 2013, adeguandosi alla Convenzione, avevano già cambiato orientamento non richiedendo più l’esistenza dell’incapacità di procreare.

Fonte www.marinacastellaneta.it

Nota a cura avv. Oropallo

Agosto 2016

La CEDU garantisce il diritto di cambiare il sesso

 

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