Impugnazione avverso diniego di status di rifugiato (Cass. Civ. Sez. VI sent. n. 6736/13 del 18.3.2013)
Interessante sentenza della Cassazione che, in caso di diniego della concessione dello status di rifugiato, riconosce la competenza a conoscere dell’impugnazione del provvedimento emesso dalla Commissione Territoriale al Tribunale Distrettuale nel cui ambito è situato il Centro di identificazione e accoglienza nel quale il richiedente è stato trattenuto od ospitato. A nulla rilevando, scrive la Cassazione, la cessazione di tale situazione al momento della domanda giudiziale. In effetti, scrive la Cassazione, in base all’art. 19 del d. lgs. 1.9.2011 n. 150 – è competente a conoscere l’impugnativa proposta nei confronti del Ministero dell’Interno avverso detto provvedimento di diniego, il Tribunale del distretto di Corte d’Appello in cui ha sede la Commissione territoriale che ha pronunciato il provvedimento. Nei casi di accoglienza o trattenimento disposti ai sensi degli artt. 20 e 21 del d. lgs. 28.01.2008 n. 25, è competente il Tribunale, in composizione monocratica, che ha sede nel capoluogo di Corte d’Appello in cui ha sede il Centro ove il ricorrente è accolto o trattenuto. Trattasi quest’ultima competenza speciale in deroga al criterio di competenza generale sopra individuato. Tale deroga – ribadisce la Cassazione- “trova fondamento nella esigenza di assicurare al richiedente la protezione internazionale, una tutela giurisdizionale più agevole che gli consenta di adire l’ufficio giudiziario più vicino al centro di accoglienza”. Principio già affermato in altra sentenza della Cassazione (Cass. n. 23577/2010). Una sentenza coerente sotto il profilo formale e rispettosa dei diritti del popolo migrante.
Avv. E. Oropallo – Marzo 2013