IMMIGRAZIONE CLANDESTINA e VISTO SCHENGEN (ord. Cass.- VI Sez. Civ. n. 3694/13 del 14.2.2013)
IMMIGRAZIONE CLANDESTINA e VISTO SCHENGEN (ord. Cass. – VI Sez. Civ. n. 3694/13 del 14.2.2013)
Con questa ordinanza la Corte di Cassazione ha ribadito che non può essere espulso lo straniero che sia entrato nel territorio dello Stato disponendo di un visto generale “Schengen”.
Il caso ha riguardato un cittadino di cittadinanza albanese ed oriundo greco che, pur essendo in possesso di regolare passaporto Schengen, veniva colpito da un provvedimento di espulsione per essere entrato, a detta dell’autorità amministrativa italiana, privo di visto di ingresso, così come previsto dalla norma di legge (d. lgs. n. 286/88). Ricorreva alla Suprema Corte il cittadino albanese il quale sosteneva che era entrato regolarmente nel territorio italiano in quanto munito di regolare visto dell’ambasciata greca avente durata decennale col quale poteva visitare liberamente tutti i paesi dell’area Schengen e di potervi soggiornare per un periodo massimo di 90 giorni, trascorsi i quali scatta l’obbligo della richiesta di visita di soggiorno.
Ipotesi questa che non era quella dello straniero in quanto, era entrato come turista in Italia, come da visto del 31.7.2010. La Suprema Corte ha accolto il ricorso deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 13 comma 2) lettera a e comma 4 del l. lgs. n. 286/1998 in quanto non poteva essere considerato clandestino lo straniero per essere in possesso del timbro di entrata apposto sul passaporto, dovendosi, dunque, ritenere radicalmente invalido il provvedimento espulsivo perché originato da presupposti inesistenti.
Qui la Suprema Corte, per sanzionare il comportamento sia dell’Autorità amm.va e poi del Giudice di Pace che ci si è conformato, ha parlato di presupposti inesistenti, laddove si tratta di presupposti “falsi” in quanto doveva essere chiaro, anche per un pubblico funzionario, che lo straniero era entrato in Italia col visto Schengen e quindi non poteva essere ritenuto clandestino.
Difronte spesso alla impossibilità dello straniero di svolgere una difesa adeguata, avviene a volte che l’autorità abusi dei suoi poteri senza alcun rispetto non solo della legislazione europea ma neppure della norma interna. …
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