Il ripensamento unilaterale del coniuge non preclude l’accoglimento della domanda congiunta di divorzio.
Così decide la Cassazione con ordinanza n. 19540/18, depositata il 24 luglio.
Il fatto. Il Tribunale di Pescara in primo grado rigettava la domanda congiunta di divorzio promossa dai due coniugi rilevando che all’udienza di comparizione dei coniugi la moglie aveva revocato il consenso precedentemente prestato.
La Corte d’Appello de L’Aquila confermava la sentenza di primo grado per cui la decisione viene impugnata con ricorso in Cassazione dell’originario richiedente.
Accoglie il ricorso la Cassazione ricordando, come sostenuto dal ricorrente, che in tema di divorzio a domanda congiunta l’accordo tra i coniugi ha natura meramente ricognitiva “con riferimento ai presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale la cui sussistenza è soggetta a verifica da parte del Tribunale”.
La Corte ha precisato che la separazione consensuale “individua il presupposto sostanziale della fattispecie nell’accordo tra i coniugi, al quale il tribunale è chiamato ad attribuire efficacia dall’esterno, mediante un’attività di controllo che non può mai tradursi in un’integrazione o una sostituzione del consenso delle parti” laddove il divorzio congiunto, “richiede una rinuncia costitutiva, fondata sull’accertamento dei presupposti richiesti dall’art. 3 della l. n. 898/1970”.
In conclusione la Cassazione, ha ritenuto fondato il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale che, nonostante la revoca del consenso di uno dei coniugi, dovrà provvedere ugualmente all’accertamento dei presupposti del divorzio.
Fonte: D & G
Nota a cura avv. E. Oropallo