Il riconoscimento dei figli incestuosi alla luce della l. 219.2012
In una delle prime applicazioni dell’art. 251, c.c., così come sostituito dall’art. 1 c. 3° della l. n. 219/2012, il Tribunale dei Minorenni di Caltanissetta (decreto del 22.11- 20.12.2013) ha ritenuto ammissibile il riconoscimento del figlio nato da relazione incestuosa quando ciò risponde all’interesse dello stesso, riaffermando però il principio che detto riconoscimento, effettuato senza la necessaria autorizzazione, è radicalmente viziato.
Il caso esaminato dal Tribunale è quello di una donna che ha chiesto l’autorizzazione al riconoscimento di una bambina nata da relazione incestuosa. Il Tribunale ha confermato che detto riconoscimento fosse conforme all’interesse della minore ad essere tutelata rispetto al padre naturale, responsabile di abusi sessuali sulla figlia, madre della bambina, che aveva in precedenza, e senza autorizzazione alcuna del Tribunale, provveduto al riconoscimento della bambina.
La normativa codicistica previgente alla novella n. 219/2012 poneva un espresso divieto di riconoscimento per i figli cd. incestuosi. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 494/2002 aveva affermato che i figli nati da genitori legati da rapporti familiari indicati nell’art. 251 ricevevano – in base a detta norma – una vera e propria “deminutio capitis perpetua ed irrimediabile” cui bisognava che il legislatore ponesse rimedio in quanto la sentenza della Corte non era intervenuta a dichiarare la incostituzionalità della norma dell’art. 251 c.c. per cui bisognava attendere ben 10 anni perché il legislatore provvedesse a cancellare questa norma così discriminatoria e legata – come scriveva la Corte – ad una concezione “totalitaria” della famiglia. …
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