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Il fallimento di società trasferita all’estero (Cass. SS.UU. ordin. n. 25038 del 13.10.2008).

Si alla dichiarazione di fallimento in Italia anche se la società viene trasferita all’estero (Cass. SS.UU. ordinanza 13.10.2008 n. 25038).
Il mutamento di sede di una società, in un Paese esterno all’Unione Europea, avvenuto anche prima del deposito, in Italia, dell’istanza di fallimento, non preclude la dichiarazione di fallimento della società da parte del giudice italiano purché venga provata la fittizietà del trasferimento di sede o comunque che non sia decorso un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese.

E’ quanto affermato dalle Sezioni Unite Civili di Cassazione, ribadendo che il principio informativo del sottosistema normativo italiano in tema di procedure concorsuali è quello della inderogabilità della giurisdizione domestica, fatte salve le disposizioni derivanti da convenzioni internazionali o dalla normativa UE.

Scheda a cura del Centro Studi Giuridici Koinè – Novembre 2008

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