IL DIVORZIO NEGATO
Con singolare sentenza del 10.1.2017 nel caso Babiarz contro Polonia (ricorso n. 1955/10) la Corte EDU ha ritenuto che non è contraria alla Convenzione la legge di uno Stato (la Polonia in questo caso) che permette, nel caso di opposizione di uno dei coniugi, di non concedere il divorzio all’altro partner in quanto l’art. 8 della Convenzione che assicura il diritto al rispetto della vita privata e familiare e l’art. 12 che assicura il diritto a sposarsi non attribuiscono il diritto al divorzio, anche quando l’opposizione di uno dei coniugi impedisca all’altro di contrarre un nuovo matrimonio. Ritiene, inoltre, la Corte che gli Stati hanno un ampio margine di apprezzamento nella adozione di legge sul divorzio, potendo promuovere misure di protezione del matrimonio. Pertanto, non c’è motivo di sanzionare la Polonia poiché la legge non sancisce un’assoluta impossibilità ad ottenere il divorzio. Insomma, tale legislazione non può ritenersi una violazione del diritto tutelato dalla Carta. Ciò non toglie, però, a nostro parere, che tale norma interna collide fortemente con la Carta dei diritti fondamentali dell’UE cui devono uniformarsi le leggi dello Stato membro per cui, se il divieto permane nel diritto interno, non si può dire che esso sia conforme ai principi di libertà dell’individuo che regolava i rapporti tra i coniugi all’interno dell’UE. In effetti, la stessa Corte si è spaccata su questa sentenza che è stata assunta a maggioranza (5 a favore su 7 membri), trattandosi di una decisione presa dal Tribunale, nulla esclude che la Corte in sede plenaria, in caso di impugnazione, possa mutare il suo avviso. Anche perché, se la norma interna non viene cambiata, il diritto al divorzio risulta effettivamente limitato privando uno dei coniugi della possibilità di costruirsi una nuova famiglia.
Maggio 2017
(Nota a cura Avv. E. Oropallo)