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IL DIRITTO ALL’EQUA RIPARAZIONE PER LA DURATA IRRAGIONEVOLE DEL PROCESSO

Domanda di equa riparazione per irragionevole durata del processo rigettata dai Giudici di merito. Le ragioni del rigetto sono l’assenza di patema d’animo, l’esiguità della posta in gioco, il tempo non elevato del giudizio presupposto, la consapevolezza dell’infondatezza della pretesa, gli orientamenti contrari e la natura collettiva del procedimento. Tutti i citati motivi sono ritenuti dalla Cassazione contrastanti con i consolidati principi in materia. Sul tema la Suprema Corte con ordinanza n. 21421/18, depositata il 30 agosto, ha ritenuto fondato il ricorso in quanto i Giudici di merito nel rigetto dell’istanza di equa riparazione non hanno rispettato i consolidati principi in materia tutti richiamati nella sentenza in commento. In primo luogo il giudice deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale “ogniqualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente”. Inoltre la scarsa entità della posta in gioco non condiziona il diritto all’equa riparazione, “salvo che la parte non abbia promosso una lite temeraria o non abbia abusato del processo”. Ancora l’esito sfavorevole della lite non esclude il diritto all’equa riparazione, né il fatto che la controversia sia una causa collettiva influisce sulla configurabilità del danno, in quanto il diritto all’equa riparazione per il ritardo nel processo “spetta a tutte le parti a prescindere dal fatto che esse siano vittoriose o soccombenti”. Ricorda, poi, la Suprema Corte che la manifesta infondatezza, o sopravvenuta consapevolezza dell’infondatezza, della pretesa azionata nel giudizio presupposto non è di per sé condizione idonea ad escludere il diritto all’indennizzo.

Ottobre 2018

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

Il diritto all’equa riparazione per la durata irragionevole del processo

 

 

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