IL CLIENTE CHE TRATTIENE GLI ONORARI SPETTANTI AL PROPRIO AVVOCATO RISPONDE DI APPROPRIAZIONE INDEBITA
Così ha deciso la Corte di Cassazione con sentenza n. 20117/18, depositata l’8 maggio.
Il caso. La Corte d’Appello di Caltanissetta confermava la condanna nei confronti dell’imputato in relazione al reato di cui all’art. 646 c.p. (appropriazione indebita), per aver questi trattenuto le somme erogategli dalla compagnia assicuratrice e spettanti al proprio difensore. Il Supremo Collegio evidenzia che, nel caso di specie, si configuri un’ipotesi di appropriazione indebita ex art. 646 c.p., così come stabilito nei precedenti gradi di giudizio. Difatti, sottolineano i Giudici di legittimità, emerge dagli atti processuali, che la somma erogata “era stata imputata, dalla compagnia assicuratrice, al credito per la prestazione professionale del legale che aveva assistito l’imputato”. Pertanto, correttamente la Corte distrettuale ha ravvisato nella condotta del ricorrente la configurabilità del reato di cui all’art. 646 c.p., conformemente al principio in forza del quale “il soggetto che abbia ricevuto una somma di denaro, appartenente a terzi, con l’obbligo di trasferirla all’avente diritto, ove non provveda alla restituzione della somma risponde del delitto di appropriazione indebita, quand’anche possa vantare ragioni di credito nei confronti del terzo”.
Febbraio 2019
Fonte: D&G