Foro speciale del consumatore
La Cassazione – Sez. VI – Civ. sent. n. 181/15 depositata il 12.1.2015 – ha riaffermato il principio secondo cui, in tema di competenza per territorio, la competenza dell’ufficio giudiziario di merito adito non può essere quella del Tribunale ove ha sede il CdO al cui Albo è iscritto l’avvocato ma quella del foro del consumatore, la cui specialità prevale su quella pur speciale prevista dall’art. 637 cpc e 14, c. 2, d.lgs. n. 150/2011 “in virtù delle esigenze di tutela, anche processuali, che costituiscono un fondamento del particolare statuto del consumatore”.
Lo stesso principio si ritrova anche nell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 5703 del 12.3.2014 e nell’arresto n. 14669 del 2003 della Corte a Sezioni Unite che ha precisato come la competenza del giudice del luogo di residenza o di domicilio elettivo del consumatore è una competenza esclusiva che prevale su ogni altra. Le esigenze di tutela del consumatore – persona fisica – che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale di fronte al professionista meglio attrezzato a gestire tutte le fasi del contratto “non potevano non avere una sponda anche sul terreno processuale, attraverso la previsione di un foro comodo per l’utente”.
Fonte D. e G. 13.1.2015 E. Oropallo