ESECUZIONE di MANDATO D’ARRESTO EUROPEO
La Corte di Cassazione – VI Sez. Pen. – con la pronunzia n. 23277/16 del 3.6.2016 ha bloccato l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso dalla Romania a causa delle condizioni disumane e degradanti delle carceri dello Stato richiedente e per la mancata verifica da parte della Corte d’Appello che aveva dato il via libera alla consegna. La vicenda riguarda il caso di un cittadino rumeno condannato nel suo paese per traffico di stupefacenti. Rileva la Cassazione che la Corte di Giustizia dell’UE con sentenza del 5.4.2016 (C – 404/15) ha previsto che non può essere eseguito un MAE nel caso in cui vi siano “seri indizi” circa la violazione dei diritti fondamentali e dei principi giuridici generali sanciti dall’art. 6 del Trattato UE da parte dello Stato di emissione in riferimento alle condizioni di detenzione. Si tratta di un’ipotesi non prevista dal legislatore UE nella decisione quadro 2002/584 sul MAE e la procedura di consegna tra Stati membri, recepita in Italia con la legge n. 69/2005. Ma sia la CdG che la Cassazione hanno richiamato nella loro valutazione sia le pronunce della Corte EDU che ha condannato la Romania per il sovraffollamento delle carceri nonché i rapporti del Comitato contro la tortura che hanno accertato le pessime condizioni dei reclusi nelle carceri rumene. La Cassazione si è riportata nella sua valutazione anche a uno dei principi di cui si fa cenno nella legge europea che prevede la sospensione dell’esecuzione se sussiste una grave e persistente violazione da parte dello Stato emittente dei principi sanciti dall’art. 6 TUE. Prima di procedere alla consegna, le autorità italiane devono accertare se non sussiste tale violazione per cui sulla base delle informazioni fornite non può essere escluso il rischio concreto di trattamento disumano e degradante di modo che l’esecuzione del mandato di arresto deve essere rinviata fino a quando non sia accertata la situazione reale che nel caso specifico è mancata per cui è stata annullata la decisione della consegna. Riteniamo che la sentenza sia apprezzabile sotto il profilo delle garanzie previste dalla legge europea: in effetti, lo Stato richiesto della consegna non può limitarsi ad osservare una posizione passiva ma assicurarsi che siano fatte salve tutte le garanzie per il soggetto di cui si chiede la consegna. Ancora, va ricordato che per lo stesso motivo la Corte EDU ha sanzionato lo Stato Italiano per violazione dell’art. 3 della CEDU, costringendo da una parte l’Italia a migliorare le condizioni dei detenuti nelle prigioni italiane e dall’altra (si tratta della famosa sentenza Torreggiani e altri) a riparare il torto subito dai detenuti. Per finire, ricordiamo che un Tribunale tedesco recentemente ha rifiutato la consegna di un detenuto richiesta dall’Italia proprio sulla scorta di quella sentenza di condanna subita dall’Italia che denunciava la totale inadeguatezza degli spazi di cui può disporre il detenuto.
Giugno 2016
Fonte (www.marinacastellaneta.it)
Nota a cura avv. E. Oropallo