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DOMANDA di PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Nel caso in cui la Commissione territoriale rigetta la domanda di protezione internazionale in pendenza del giudizio di opposizione avverso quel provvedimento negativo – ai sensi del comma 3° dell’art. 35 bis  d. lgs. 25/2008 “la proposizione del ricorso sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato” anche con riferimento alla successiva fase di impugnazione davanti alla Corte di Cassazione tutte le volte in cui il giudice di primo e unico grado abbia rigettato la domanda dell’interessato. Così si è espresso il Tribunale di Roma con ordinanza depositata il 20 agosto u.s.. “Tanto prevede – scrive il Tribunale – il comma 13 del richiamato art. 35 bis a tenore del quale “la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato di cui al comma 3° viene meno se con decreto, anche non definitivo, il ricorso è rigettato”. Di qui la necessità da parte del ricorrente di chiedere e ottenere il provvedimento cautelare, nella pendenza del giudizio di Cassazione, sempre al Tribunale che ha emesso il provvedimento stesso. Il Tribunale ha ritenuto che l’unica soluzione conforme al diritto comunitario sia quella di concedere “senz’altro” la sospensione del provvedimento. Ed infatti, argomenta il Tribunale, la Corte di Giustizia dell’UE con la sentenza del 19.6.2018 resa nella causa C 181-16 ha avuto modo di affermare che “spetta agli Stati membri garantire la piena efficacia del ricorso contro la decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale, nel rispetto del principio della parità di armi, il quale esige, in particolare, la sospensione di tutti gli effetti della decisione di rimpatrio durante il termine previsto ai fini della proposizione del ricorso medesimo e, in caso di proposizione, sino alla relativa decisione”. Anche perché, scrive la CdG dell’UE, “l’interessato conserva il proprio status di richiedente protezione internazionale ai sensi della direttiva medesima sino al momento della pronuncia definitiva in merito alla propria domanda”.

Ottobre 2018

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

 

Domanda di protezione internazionale

 

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