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COMPOSIZIONE COLLEGIALE del TRIBUNALE nel PROCEDIMENTO di LIQUIDAZIONE del COMPENSO dell’AVVOCATO

In questo senso ha deciso la Corte di Cassazione con sentenza n. 68/18 depositata il 4 gennaio 2018.  Il caso. Un avvocato citava in giudizio innanzi il Tribunale di Bari due clienti per ottenere il pagamento dei compensi professionali. Il Tribunale, in composizione monocratica, accoglieva parzialmente e con ordinanza, la domanda proposta dal legale. I convenuti impugnavano la sentenza innanzi alla Corte di Appello di Bari la quale dichiarava la nullità della sentenza emessa dal Giudice di prime cure ai sensi art. 50 quater cpc in quanto la causa era stata trattata dal Tribunale in composizione monocratica anziché collegiale, confermando la determinazione del compenso stabilita dal Giudice di primo grado. Proponeva ricorso per Cassazione il legale il quale, tra l’altro, denunciava anche l’incompetenza della Corte d’Appello alla luce della natura di ordinanza emessa dal Tribunale. Il Supremo Collegio ha ritenuto corretta la procedura odierna di liquidazione del compenso applicata dalla Corte d’Appello, riconoscendo che il provvedimento emesso alla fine del procedimento, benché avesse forma di ordinanza, ha valore di sentenza, impugnabile unicamente con l’appello, ribadendo la nullità del provvedimento impugnato, in quanto reso in forma monocratica piuttosto che in forma collegiale. Rigetta, pertanto, il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Marzo 2018

Fonte D. & G. gennaio 2018

(Avv. E. Oropallo)

COMPOSIZIONE COLLEGIALE del TRIBUNALE nel PROCEDIMENTO di LIQUIDAZIONE del COMPENSO dell Avvocato

 

 

 

 

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