Compenso avvocati: opposizione al decreto di liquidazione e dovere del giudice di chiedere i documenti
Il principio è stato espresso dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 22795/19, depositata il 12 settembre, nell’ambito di un giudizio di opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia introdotto, ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, dal difensore di una parte ammessa al gratuito patrocinio. All’avvocato era stata liquidata una minima somma dei compensi richiesti, ed in particolare quelli relativi al solo giudizio di rinvio, non anche al giudizio dinnanzi alla Corte d’Appello, per cui il Tribunale riteneva che il legale non avesse fornito sufficiente documentazione probatoria. L’avvocato impugnava la decisione trovando sul punto il favore dei Giudici della Suprema Corte, laddove affermano che nelle controversie di opposizione a decreto di pagamento delle spese di giustizia, ai sensi dell’art. 15 d.lgs. n. 150/2011, il Presidente può richiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi la detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessarie ai fini della decisione. La locuzione “può”, tuttavia, non va intesa come mera espressione di discrezionalità, bensì come vero e proprio dovere, dove si riscontri una totale mancanza o insufficienza probatoria. Nel caso in questione, il giudice ha errato per aver omesso di chiedere al ricorrente la necessaria documentazione probatoria, sull’assunto per cui la domanda sarebbe apparsa del tutto carente di prova. Per questo motivo Corte di Cassazione accoglie il ricorso del legale cassando l’ordinanza impugnata.
Fonte: D&G – Settembre 2019