CEDU – Sez. I – ricorso 12.1.2006 n. 26111/02 – Aggiornamento Koine’ 24/01/2009
Corte Europea dei diritti dell’uomo – Sez. I° ricorso 12.1.2006 n. 26111/02
Pronunciandosi sul ricorso presentato da un cittadino maltese, la Corte ha stabilito che in tema di azione di disconoscimento della paternità quando la legge di uno Stato non concede l’opportunità di disconoscere la paternità, non esiste un equo contemperamento tra l’interesse generale della certezza del diritto e il diritto del ricorrente a contestare, alla luce degli esami biologici, la presunzione circa la sua paternità.
Quindi, a dispetto del margine di discrezionalità che è riconosciuto agli Stati membri, si legge nella massima, quando sussiste la violazione dell’art. 8 della Convenzione per non aver assicurato al ricorrente il rispetto per la sua vita privata, ne consegue che lo stesso ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale a causa dell’impossibilità di esercitare l’azione di disconoscimento di paternità.
Ci sembra una sentenza interessante sia perché fa obbligo da una parte agli Stati membri di riconoscere questa possibilità al cittadino, adeguandosi allo standard della legislazione degli altri Stati ma anche perché apre la strada al risarcimento del danno non patrimoniale derivante al cittadino dalla carenza legislativa che frustra un suo diritto in quanto il legislatore fa prevalere una presunzione legale sulla realtà biologica.
Scheda a cura del Centro Studi Giuridici Koinè – gennaio 2009