ANCHE DOPO LA RIFORMA, LA DIFESA EVITABILE NON E’ MAI LEGITTIMA
Lo dice la Cassazione, ancorando saldamente la propria valutazione a parametri classici, legati al rapporto causale tra azione e reazione ed all’inevitabilità della scelta di reagire all’aggressione, rimasti immutati nel tempo.Va sottolineato che il ricorrente, dopo aver radicato l’impugnazione, ha chiesto espressamente che s’applicasse al caso la nuova disciplina, favorevole al reo, che ha regolato da qualche mese la materia. La sentenza. La Sezione I – su parere conforme del Procuratore generale, che s’era opposto all’operatività dell’invocata esimente, precisando che ne risultavano carenti i presupposti nel sopravvenuto contesto normativo – rigetta il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Secondo la Corte che “Anche a voler considerare la richiesta nella fisionomia frutto degli interventi del 2006 e del 2019 – da prendere in considerazione, per favor rei, seppur pubblicata prima, ma entrata in vigore dopo l’udienza di trattazione – della legittima difesa mancano qui requisiti essenziali: da un lato, non c’era alcun nesso eziologico tra offesa (neppure consumata) e reazione; dall’altro, poi, vi era manifesta sproporzione tra il pregiudizio subito e l’aggressione portata, in presenza, per di più, della chiara possibilità di sottrarsi al confronto con la vittima, chiedendo l’intervento delle forze dell’ordine”.
Rimane intatto, così, il principio di diritto espresso nel previgente regime, per il quale “non è invocabile la legittima difesa da parte di colui che accetti una sfida ponendosi volontariamente in una situazione di inevitabile pericolo per la propria incolumità” (in proposito, si cita, tra le altre, Cass., Sez. I Pen., 13.9.2017, n. 56330, RV. 272036).
Ottobre 2019
Fonte D&G
Avv. E. Oropallo
Anche dopo la riforma, la difesa evitabile non è mai legittima